Statuto

STATUTO CNA PENSIONATI NAZIONALE
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Approvato dall’Assemblea Nazionale di CNA Pensionati del 26 luglio 2017
Approvato dalla Direzione Nazionale di CNA del 3 Marzo 2016

INDICE
TITOLO I 
Art. 1 – Costituzione Pag. 3
Art. 2 – Scopi e attività di CNA Pensionati Pag. 3
Art. 3 – Soci Pag. 4
Art. 4 – Decadenza dal rapporto associativo Pag. 4
TITOLO II
Art. 5 – Livelli associativi Pag. 5
Art. 6 – Associazione nazionale Pag. 5
Art. 7 – CNA Pensionati Regionale Pag. 6
Art. 8 – CNA Pensionati Territoriale Pag. 6
TITOLO III
Art. 9 – Organi Nazionali dell’Associazione Pag. 7
Art. 10 – Assemblea: durata e composizione Pag. 8
Art. 11 – Assemblea: poteri e compiti Pag. 8
Art. 12 – Direzione: durata, composizione, poteri e compiti Pag. 9
Art. 13 – La Presidenza: durata, composizione, poteri e compiti Pag. 10
Art. 14 – Il Presidente Pag. 10
Art. 15 – Presidenza onoraria Pag. 11
Art. 16 – Il Segretario Nazionale Pag. 11
Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti Pag. 11
Art. 18 – Il Collegio Nazionale dei Garanti Pag. 11
Art. 19 – Organi territoriali Pag. 12
Art. 20 – Cumulo delle cariche Pag. 13
Art. 21 – Incompatibilità Pag. 13
TITOLO IV
Art. 22 – Autonomia finanziaria Pag. 13
Art. 23 – Fondo Comune Pag. 13
Art. 24 – Rendiconti economici Pag. 14
TITOLO V – Norme finali
Art. 25 – Rapporto associativo Pag. 14
Art. 26 – Revoca dell’adesione al sistema CNA Pag. 14
Art. 27 – Scioglimento dell’Associazione Pag. 15
Art. 28 – Entrata in vigore dello Statuto e del regolamento Pag. 15

TITOLO I
Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita la CNA Pensionati, associazione dei pensionati volontaria e senza fini di lucro, con sede in Roma, attraverso la quale la CNA attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati e delle persone anziane.

E’ una articolazione che concorre a comporre il sistema CNA di cui assume il simbolo di cui all’art. 29 dello Statuto della CNA Nazionale integrato dalla scritta Pensionati. La titolarità esclusiva del simbolo, del logotipo e della denominazione è della CNA Nazionale.

Articolo 2 – Scopi e attività di CNA Pensionati

L’Associazione persegue gli scopi di rappresentanza generale e di tutela degli interessi dei pensionati, con particolare attenzione ai pensionati ex lavoratori autonomi nelle loro diverse espressioni, su tutte le politiche inerenti ai nuovi bisogni dell’invecchiamento (sanità, socio-assistenza, mobilità, autonomia domestica) e dell’invecchiamento attivo (innovazione, formazione e turismo sociale ecc…), indipendentemente dalla categoria di provenienza e della pregressa vita lavorativa, in tutti i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con gli Enti previdenziali, con la Pubblica Amministrazione, con le organizzazioni economiche, sociali, politiche a livello nazionale, europeo ed internazionale ed ai vari livelli territoriali.
CNA Pensionati e CNA Nazionale promuovono e valorizzano, di comune accordo, la realizzazione di quanto sopra enunciato. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, CNA Pensionati ricerca anche la convergenza con altre organizzazioni dei pensionati, in particolare con quelle degli ex lavoratori autonomi.
CNA Pensionati, in armonia con CNA Nazionale, può organizzare e/o partecipare a iniziative per l’invecchiamento attivo, di raccordo intergenerazionale con altre associazioni, può costituire Affiliazioni, partenariati ed aggregazioni con altre associazioni, può altresì costituire Associazioni di volontariato, ONLUS, cooperative e altre forme associate, e può partecipare ad iniziative, comitati e strutture unitarie con altre associazioni e/o soggetti pubblici o privati, anche nel rispetto di quanto previsto dal codice etico CNA.

CNA Pensionati interviene a tutela dei diritti e degli interessi dei suoi associati:

a) promuovendo servizi di assistenza, consulenza e informazione;
b) favorendo l’aggiornamento e la formazione dei suoi dirigenti e quadri con corsi e seminari;
c) gestendo, implementando ed interfacciando la Banca Dati INPS e dell’associazione con i dati forniti dall’Istituto, relazionandosi con l’Istituto stesso;
d) avvalendosi del patronato EPASA promosso dalla CNA e riconosciuto ai sensi del DLCPS 29 luglio 1947, N. 804, e successive modificazioni ed integrazioni (DL 152 art.2 del 2001), e del Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale denominato CAF/CNA, dell’opzioni previste per CNA Cittadini di cui CNA Pensionati beneficia. La card CNA CITTADINI è altresì utilizzabile per i non associabili a CNA Pensionati;

e) sviluppando le sinergie con le altre strutture sindacali, con le articolazioni
verticali e con tutti i vari servizi del Sistema CNA;
f) curando pubblicazioni specializzate e promozionali;
g) esercitando ogni altro mandato e funzione che siano ad essa conferiti da leggi, regolamenti, disposizioni o deliberazioni dei suoi organi.

Articolo 3 – Soci

La qualifica di socio si consegue con la sottoscrizione di un atto di adesione a CNA Pensionati, che dà luogo automaticamente ad inquadramento a livello territoriale, in relazione alla residenza anagrafica e alla sede INPS di riferimento.
Il socio si impegna al versamento delle quote associative anche mediante il conferimento di apposita delega sulla pensione a lui corrisposta dall’INPS e/o da altri Enti con cui CNA Pensionati potrà convenzionarsi.

Il versamento delle quote associative a CNA Pensionati può avvenire anche in forma diretta nel caso in cui si tratti di pensionati presso Enti con i quali CNA Pensionati stessa non ha stipulato o non può stipulare convenzione per la riscossione dei contributi associativi, ovvero nel caso di soggetti non titolari di pensioni previdenziali.
L’Associazione garantisce il versamento della contribuzione al sistema CNA secondo le modalità e quantità stabilite dagli Organi di CNA Pensionati in accordo con la CNA Nazionale.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili (lettera f, comma 4-quinquies, art. 111 del TUIR).

Articolo 4 – Decadenza dal rapporto associativo

La qualità di socio ed il relativo status possono venire meno, oltre che per cause naturali, a causa di recesso o di esclusione.
Il recesso avviene mediante comunicazione scritta che il socio deve inviare all’Associazione Territoriale ed ha valore immediato. In caso di sottoscrizione di delega ad Enti per il versamento delle quote associative, la data di decorrenza della cessazione è quella stabilita dalla legge e/o dalle convenzioni con l’INPS o altri Enti.
L’esclusione del socio, in caso di violazione grave delle norme che determinano i requisiti di appartenenza all’Associazione e/o del Codice etico della CNA, avviene mediante un provvedimento adottato dal Collegio dei Garanti Nazionale su richiesta degli Organi di CNA Pensionati.

TITOLO II

Articolo 5 – Livelli associativi

CNA Pensionati si articola su quattro livelli: nazionale, regionale, territoriale ed internazionale (attraverso sedi all’estero nelle quali possono confluire pensionati italiani ivi residenti), anche in collaborazione con gli uffici del Patronato EPASA e della CNA.
In caso di assenza di strutture a livello regionale e/o territoriale, le relative funzioni possono essere svolte da strutture appositamente istituite in armonia con CNA Nazionale. Le CNA Pensionati Regionali e territoriali che non predispongono un proprio Statuto, al fine di individuare le regole associative, possono usare a riferimento le norme indicate nel presente Statuto.

Articolo 6 – Associazione nazionale

Al fine del perseguimento degli scopi associativi, i compiti dell’Associazione nazionale sono quelli di:

a) elaborare, definire e dirigere la politica sindacale di propria competenza in raccordo con le strutture confederali di riferimento e con quelle territoriali per i rispettivi ambiti di competenza; assicurare il rispetto delle indicazioni deliberate, mediante verifica dell’attuazione delle linee sindacali ed operative;
b) elaborare proposte di politiche di interesse degli anziani;
c) organizzare seminari di studio, convegni e ricerche, per focalizzare i problemi degli anziani;
d) trasmettere una completa informazione ed opportuna interpretazione delle normative;
e) promuovere l’elaborazione e la realizzazione di progetti formativi e innovativi per gli anziani, per i dirigenti e soci di CNA Pensionati;
f) dar vita, in accordo con i livelli confederali interessati, ad articolazioni territoriali
g) operare per la costituzione, laddove non esistono, di CNA Pensionati regionali e territoriali, d’intesa con i corrispondenti livelli confederali CNA, verificando che ne siano garantiti i necessari ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che gli opportuni supporti organizzativi
h) gestire le risorse proprie, ripartire le risorse ai territori secondo i criteri deliberati dagli Organismi e rispondere delle risorse derivate e di propria pertinenza nell’ambito delle politiche finanziarie del Sistema CNA;
i) curare pubblicazioni specializzate ed iniziative editoriali;
j) curare iniziative riguardanti il tempo libero, la cultura, il turismo sociale per gli associati;
k) stipulare accordi e convenzioni a livello nazionale per gli associati;
l) adottare un proprio Piano Strategico coerente con le strategie complessive della CNA, tale Piano sarà precedentemente condiviso e tempestivamente trasmesso alla Confederazione, come strumento di pianificazione dell’attività complessiva.

Articolo 7 – CNA Pensionati Regionale

L’Associazione CNA Pensionati Regionale è il livello di direzione regionale delle politiche per gli anziani.
Essa:
a) rappresenta e tutela gli interessi degli associati a CNA Pensionati nei confronti degli interlocutori di cui all’art. 2 nell’ambito delle competenze di livello regionale;
b) elabora, definisce e dirige la politica sindacale a livello regionale in raccordo con le strutture confederali di riferimento relativamente ai propri ambiti di competenza;
c) agisce ed opera, in raccordo con la CNA Regionale competente per territorio, per sviluppare Politiche socio-sanitarie e politiche di interesse per gli anziani, promuove servizi nei loro confronti, per formulare iniziative legislative e di applicazione normativa, per promuovere progetti di sviluppo associativo e realizzare corsi di formazione, anche assieme ad altri soggetti;
d) pianifica l’attività a livello regionale, contribuendo in tal modo al Piano strategico della CNA regionale;
e) cura l’informazione e l’immediata trasmissione alle associazioni territoriali dell’informazione ricevuta dall’Associazione nazionale;
f) gestisce le risorse economiche di sua competenza e può gestire risorse per la promozione e lo sviluppo delle CNA Pensionati territoriali, con delibera degli organismi regionali, fornendo anche indirizzi organizzativi;
g) svolge funzioni di coordinamento e di integrazione tra le CNA Pensionati territoriali, e tra queste e il livello nazionale;
h) assicura all’Associazione nazionale la completa collaborazione per la corretta individuazione nominativa degli associati ed il relativo aggiornamento annuale;
j) cura pubblicazioni specializzate ed iniziative editoriali, anche in direzione del turismo, la cultura, il tempo libero;
k) stipula convenzioni ed accordi, anche di tipo commerciale, per gli iscritti pensionati nella regione.

Articolo 8 – CNA Pensionati Territoriale

L’Associazione CNA Pensionati territoriale è il livello di direzione ed esecutivo territoriale delle politiche per gli anziani ed è costituito da tutti gli associati residenti nel territorio di riferimento.

CNA Pensionati Territoriale:
a) rappresenta gli associati nell’ambito territoriale e ne tutela gli interessi nei confronti degli interlocutori di cui all’art. 2, in coerenza con gli indirizzi complessivi del Sistema CNA;
b) individua ed organizza a livello territoriale i servizi verso gli anziani ed ogni altra iniziativa utile alla loro tutela, in sintonia con il sistema CNA;
c) cura per gli associati l’informazione e la trasmissione dell’informazione ricevuta, in modo particolare per quanto attiene la normativa, la sua interpretazione, le iniziative promozionali;
d) concorre a definire le politiche finanziarie territoriali della CNA;
e) provvede a fornire i dati aggiornati degli associati all’Associazione regionale della CNA Pensionati o, se questa non è costituita, direttamente all’Associazione nazionale;
f) gestisce le risorse che vengono poste a sua disposizione dal livello nazionale, dal livello regionale, e in generale dal Sistema CNA, nonché i conferimenti volontari ricevuti;
g) cura pubblicazioni specializzate ed iniziative editoriali;
h) svolge iniziative riguardanti il turismo sociale, la cultura, il tempo libero;
i) stipula convenzioni ed accordi con soggetti pubblici o privati, anche di tipo commerciale, a favore dei propri associati.

TITOLO III

Articolo 9 – Organi nazionali dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione Nazionale sono:

a) l’Assemblea;
b) la Direzione;
c) la Presidenza;
d) ll Collegio dei Revisori dei Conti;
e) ll Collegio dei Garanti.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia.
E’ proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall’ambito associativo designante ed i poteri e l’autonomia dell’organo stesso.
L’assenza ingiustificata alle riunioni degli organi per più di due volte consecutive comporta la decadenza automatica dall’appartenenza agli organi stessi.
Gli Organi di CNA Pensionati sono composti esclusivamente da pensionati iscritti all’Associazione.
L’eventuale presenza ai lavori degli Organi come invitati, quali ad esempio gli stessi funzionari territoriali e nazionali, viene decisa dal Presidente Nazionale sentita la Presidenza Nazionale.

Articolo 10 – Assemblea: durata e composizione

L’Assemblea rimane in carica 4 anni ed è convocata almeno una volta l’anno.
Sono membri dell’Assemblea:

a) i Presidenti in carica delle CNA Pensionati Regionali e, nel caso non sia costituito il livello regionale, un presidente territoriale indicato come portavoce da tutti i presidenti territoriali che compongono la regione;
b) il numero dei componenti la Presidenza Nazionale;
c) un numero massimo di pensionati pari al quadruplo della somma di quelli indicati alle lettere a) e b) del presente articolo, eletti ogni 4 anni, secondo le modalità previste dal regolamento, dalle CNA Pensionati Regionali proporzionalmente alla loro consistenza associativa, garantendo, comunque, una significativa presenza di genere, come indicato nel regolamento.

I componenti di cui alle lettere a) e b) sono sostituiti di diritto nell’Assemblea dai loro successori nel momento in cui questi ultimi vengono eletti nella carica
Qualora si rendesse necessaria la sostituzione di uno o più componenti di cui al punto c), il nuovo designato deve comunque essere espresso dalla medesima regione.
Partecipano ai lavori dell’Assemblea, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei garanti e i membri del Collegio dei revisori dei conti.
Su decisione della Presidenza Nazionale, possono essere invitati uno o più rappresentanti della CNA, di EPASA CNA e CAF CNA.

Articolo 11- Assemblea: poteri e compiti

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
Essa:
a) stabilisce i programmi e le linee d’indirizzo della politica sindacale ed associativa individuando gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dei pensionati;
b) esamina lo stato dello sviluppo associativo sul territorio nazionale, esprimendosi sugli opportuni adattamenti operativo-funzionali;
c) assume ogni altra deliberazione in materia di politiche di tutela economica e sociale dei pensionati;
d) approva le convenzioni con gli enti previdenziali per la riscossione delle quote associative, approva le convenzioni e le decisioni assunte d’urgenza dalla Direzione o dalla Presidenza;
e) indica alla Direzione le linee preventive di politica finanziaria annuale e pluriennale, ivi compresa la ripartizione economica a disposizione tra le strutture nazionale, regionali e territoriali;
f) approva annualmente il bilancio consuntivo proposto dalla Direzione;
g) approva, anche in seduta annuale ordinaria, eventuali modifiche dello Statuto con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con la maggioranza dei due terzi dei presenti; in tal caso dovrà richiedere sulle modifiche il parere vincolante della Direzione Nazionale CNA;
h) ha la facoltà di sostituire con invito negli organi fino ad un massimo del 25% dei componenti.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente sentita la Presidenza Nazionale; quando convocata in seconda convocazione, deve essere osservato un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima.
L’Assemblea può, altresì, essere convocata su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se assunte, in prima convocazione, alla presenza del 50% dei suoi componenti più uno, con una maggioranza del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione, alla presenza del 35% dei suoi componenti più uno, le deliberazioni possono essere assunte con la maggioranza dei presenti. Ogni 4 anni l’Assemblea è convocata in seduta elettiva per:
a) eleggere la Direzione deliberandone il numero;
b) eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinandone il numero;
c) eleggere i propri rappresentanti nell’Assemblea Nazionale della CNA;
d) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) eleggere i componenti il Collegio dei garanti.

In caso di necessità, l’Assemblea in seduta elettiva può essere convocata prima della normale scadenza di quattro anni.
L’elezione degli organi è valida, in prima e in seconda convocazione, quando sia presente il 50% più uno degli aventi diritto.
L’Assemblea nazionale può deliberare, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, l’attribuzione dei compiti e poteri di pertinenza della Direzione Nazionale all’organo collegiale di Presidenza.

Articolo 12 – Direzione: durata, composizione, poteri e compiti

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta dalla Presidenza Nazionale CNA Pensionati e dai Presidenti in carica delle CNA Pensionati Regionali di diritto e, nel caso non sia costituito il livello regionale, un presidente territoriale indicato come portavoce da tutti i presidenti territoriali che compongono la regione e da un numero di pensionati che sommati ai precedenti non superi il 40% dei componenti l’Assemblea.
Essa è convocata dal Presidente sentita la Presidenza Nazionale che ne stabilisce l’ordine del giorno. Inoltre, per specifiche questioni, può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
La Direzione ha il compito di:
a) nominare, su proposta della Presidenza, d’intesa col Segretario Generale della CNA, il Segretario Nazionale;
b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, gli indirizzi e le linee programmatiche di politica sindacale ed associativa adottate dall’Assemblea;
c) deliberare in merito ad iniziative e/o all’organizzazione di servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di società e la partecipazione in enti e/o associazioni di diritto nazionale ed internazionale, in armonia con la CNA;
d) decidere sulle domande di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome in armonia con la CNA; nonché sulla cessazione del rapporto associativo a norma del presente Statuto;
e) elaborare le linee di politica finanziaria annuale, predisporre il bilancio consuntivo e approvare il Rendiconto economico preventivo e le proposte di ripartizione economica a disposizione;
f) concorrere alle scelte dei gruppi dirigenti impegnati nelle strutture territoriali in accordo con i rispettivi livelli di competenza;
g) designare i propri rappresentanti, in tutte le sedi ed organismi di specifica attinenza, in armonia con la CNA;
h) deliberare in merito all’adesione ad organismi europei ed internazionali;
i) ratificare le decisioni prese in via d’urgenza dalla Presidenza;
j) approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto.
Possono partecipare ai lavori della Direzione, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente del Collegio dei Garanti.
Su invito della Presidenza Nazionale, possono partecipare ai lavori dell’organismo, in base all’ordine del giorno, colleghi CNA, un rappresentante dell’EPASA e CAF CNA.

Articolo 13 – Presidenza: durata, composizione, poteri e compiti

La Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale, come specificato nel regolamento attuativo dello Statuto composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, con la possibilità di nominare un Vicario, indicato dal Presidente.
Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario Nazionale.

La Presidenza:

a) promuove e dirige l’attività politica; verifica l’attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
b) nei casi di motivata urgenza, può assumere deliberazioni di competenza della Direzione sottoponendole successivamente a ratifica;
c) propone alla Direzione il piano strategico poliennale;
d) ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale.

Articolo 14 – Il Presidente

Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e non oltre due mandati pieni e consecutivi, il primo mandato è considerato pieno se superiore a due anni.
Il Presidente nazionale:

a) ha la rappresentanza politica dell’Associazione, della quale rappresenta la sintesi, e ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari;
b) ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
c) convoca l’Assemblea e la Direzione, sentita la Presidenza Nazionale, stabilendo l’ordine del giorno dei lavori;
d) presiede gli Organi dell’Associazione e può conferire deleghe per il compimento degli atti nell’ambito delle proprie competenze.

In caso di necessità di sostituzione del Presidente, l’Assemblea per l’elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Articolo 15 – Presidenza onoraria

La Presidenza onoraria dell’Associazione può essere conferita con delibera dell’Assemblea a chi, avendo ricoperto incarichi nazionali, abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione dell’Associazione.
Il Presidente onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell’Assemblea e della Direzione.
Il regolamento disciplinerà la durata della carica.

Articolo 16 – Il Segretario Nazionale

Il Segretario nazionale è nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza, d’intesa col Segretario Generale della CNA.

Il Segretario nazionale:

a) è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Pensionati Nazionale e costituisce il punto di riferimento di tutte le strutture CNA Pensionati Regionali e Territoriali;
b) coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica dell’Associazione ed ha la responsabilità per l’attuazione delle decisioni degli Organi;
c) partecipa con diritto di voto consultivo alle riunioni degli Organi; è responsabile del funzionamento della struttura associativa;
d) è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione Nazionale, e formula la proposta di Rendiconto economico preventivo e consuntivo da sottoporre agli Organi;
e) propone alla Presidenza il Piano strategico poliennale di CNA Pensionati.
Il regolamento attuativo dello Statuto, nei vari livelli, può prevedere una durata temporale anche per il Segretario.

Articolo 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell’Associazione. E’ composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, ed è eletto dall’Assemblea.

Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica per quattro anni ed è presieduto da un dottore commercialista, preferibilmente iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori dei conti.
Il collegio dei revisori dei conti può essere composto dagli stessi membri che compongono il collegio dei revisori dei conti di CNA.
Il Collegio è obbligatorio in tutti i livelli territoriali.

Articolo 18 – Il Collegio Nazionale dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra associati che non rivestono alcuna carica negli Organi Nazionali e non siano Presidenti territoriali e/o regionali di CNA Pensionati, e resta in carica per quattro anni.
I membri effettivi designano al proprio interno il Presidente. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi solo in caso d’impedimento.
Il Collegio è obbligatorio in tutti i livelli territoriali, le strutture territoriali potranno anche avvalersi dei Collegi Garanti confederali al corrispondente livello.
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia con funzioni arbitrali e decide con esclusione di ogni altra giurisdizione, su tutte le controversie con gli associati in ordine all’interpretazione ed all’applicazione delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi.
Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperite l’istruttoria, con decisione da depositarsi entro 30 giorni dalla sua convocazione, salvo proroga non superiore a 60 giorni concessa dalle parti.
Nell’ambito delle sue funzioni, esso può decidere sanzioni a carico della parte soccombente, da graduarsi sulla base del regolamento recepito da quello adottato dal Collegio dei Garanti della CNA Nazionale.
Tutte le decisioni del Collegio dei Garanti possono formare oggetto di appello davanti al Collegio dei Garanti della CNA Nazionale.
CNA Pensionati Nazionale si impegna a concorrere alla nomina del Collegio dei Garanti della CNA Nazionale e ad accettarne le decisioni.

Articolo 19 – Organi territoriali

Le Assemblee delle CNA Pensionati Regionali e Territoriali provvedono ad eleggere i rispettivi Organi, con modalità analoghe a quelle degli Organi nazionali. Gli Organi ed i Segretari territoriali hanno compiti e funzioni assimilabili a quelli nazionali, coerentemente con il proprio livello.
I Presidenti hanno poteri di rappresentanza legale a tutti gli effetti nel rispettivo ambito.
Le strutture territoriali potranno dotarsi di un proprio regolamento che preveda negli Organismi dirigenti una significativa presenza di genere che non contrasti con il presente Statuto e con il regolamento nazionale.
Le strutture territoriali potranno anche avvalersi dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Garanti confederali al corrispondente livello.

Articolo 20 – Cumulo delle cariche

I criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all’interno dell’Associazione che della CNA, nonché nella rappresentanza esterna in Enti e Istituzioni, sono contenuti nel regolamento interno dell’Associazione.

Articolo 21 – Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza di CNA Pensionati, a tutti i livelli, è incompatibile con l’assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
Essi decadono da tutti gli organi di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.
Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.
Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l’estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario Nazionale.

L’eventuale successivo venir meno delle ragioni di incompatibilità può consentire agli organi competenti il ripristino del ruolo, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.

TITOLO IV

Articolo 22 – Autonomia finanziaria

L’Associazione Nazionale ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria, patrimoniale. Essa è dotata di un proprio fondo comune.
Ciascun livello associativo territoriale è dotato di un proprio fondo comune sul quale, e solo su di esso i creditori possono far valere i propri diritti.

Articolo 23 – Fondo comune

Il Fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote percentuali di tesseramento nazionali ed estere, attribuite secondo i deliberati degli Organi nazionali, dalle contribuzioni integrative, dagli importi per servizi prestati agli associati, dalle erogazioni ad essa versate, a qualsiasi titolo, detratte dalle spese e dagli oneri di funzionamento.
Analogamente possono essere costituiti i Fondi comuni delle CNA Pensionati regionali e territoriali.
Per la gestione delle risorse di cui al primo comma, l’Associazione Nazionale, con delibera CNA, potrà provvedere all’apertura di appositi conti correnti, utilizzando esclusivamente intestazione CNA Pensionati e codice fiscale della associazione CNA Pensionati stessa.
Analoga possibilità è riservata alle CNA Pensionati Regionali e Territoriali.
Costituiscono parte del fondo comune i beni mobili ed immobili acquistati con le risorse del medesimo.
In nessun caso sarà possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge (art. 148, comma 8, lettera a, del TUIR).
In caso di scioglimento di CNA Pensionati il Fondo Comune verrà devoluto alla CNA competente per territorio.

Articolo 24 – Rendiconti Economici

Il Rendiconto Economico Finanziario preventivo e consuntivo, redatti annualmente (lettera d, comma 8, art 148 del TUIR ) secondo il criterio di competenza e secondo

lo schema adottato dalla CNA, sono approvati dagli organi competenti entro il mese di marzo di ciascun anno, per il preventivo, ed entro il mese di novembre dell’anno successivo alla chiusura d’esercizio, per il consuntivo.

Il monitoraggio, la verifica ed il controllo dei Rendiconti Economici Finanziari nelle CNA Pensionati territoriali e Regionali sono disciplinati da apposito articolo del regolamento attuativo dello Statuto. Rendiconti Economici Finanziari consuntivi e preventivi dovranno essere redatti a livello territoriale e regionale e dovranno essere obbligatoriamente inviati a CNA Pensionati Nazionale e contestualmente a CNA Pensionati Regionale.
In caso di inadempienza la CNA Pensionati Nazionale potrà prevedere anche di sanzionare le strutture inadempienti.

TITOLO V
Norme Finali

Articolo 25 – Rapporto associativo

CNA Pensionati garantisce il versamento della contribuzione al sistema CNA secondo le modalità e quantità stabilite dagli Organi di CNA Pensionati in accordo con la CNA e si impegna a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi nel pieno rispetto dello Statuto CNA e delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 26 – Revoca dell’adesione al sistema CNA

La revoca dell’adesione al sistema CNA deve essere deliberata da almeno due terzi degli associati, e con preavviso di almeno un anno rispetto alla data in cui si verificheranno le conseguenze giuridico-formali dell’evento.
La procedura di revoca è disciplinata dalle norme del regolamento di attuazione.

Articolo 27 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatore e la destinazione del patrimonio sociale sono deliberati dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti, ed in accordo con gli organi statutari della CNA, per la fase esecutiva.
Dovrà comunque essere rispettato l’obbligo di devolvere il patrimonio alla CNA, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità così come previsto dalla lettera b del comma 4-quinquies dell’art. 111 del TUIR.

Articolo 28 – Entrata in vigore dello Statuto e del regolamento

Le norme del presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.
Entro 90 giorni dall’avvenuta dichiarazione di conformità del presente Statuto da parte della Direzione Nazionale della CNA, sarà sottoposto alla Direzione di CNA Pensionati il Regolamento attuativo per l’approvazione.
L’Assemblea Nazionale attribuisce ed affida, con i più ampi poteri di merito al Presidente Nazionale di CNA Pensionati, espresso e formale mandato per il coordinamento delle norme del presente Statuto e per il suo adeguamento al parere vincolante espresso dalla Direzione Nazionale CNA.