Regolamento attuativo dello statuto

REGOLAMENTO ATTUATIVO

DELLO STATUTO

CNA PENSIONATI NAZIONALE

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Approvato dalla Direzione Nazionale di CNA Pensionati del 22 febbraio 2021

INDICE

TITOLO I PREMESSE
Art.   1 – Introduzione Pag. 3
Art.   2 – Approvazione del Regolamento Pag. 3
Art.   3 – Integrazione del Regolamento Pag. 3
TITOLO II GLI ORGANI DELLA CNA PENSIONATI
Art.   4 – LAssemblea ordinaria Pag. 3
Art.   5 – LAssemblea elettiva Pag. 4
Art.   6 – Candidature negli organi Pag. 5
Art.   7 – Direzione Nazionale Pag. 6
Art.   8 – Il Presidente e la Presidenza Pag. 6
TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art.   9 – Commissioni e Gruppi di Lavoro Pag. 7
Art. 10 – Informazione e Comunicazione Pag. 8
Art. 11 – Decadenza dagli Organi Pag. 8
Art. 12 – Riunione degli Organi Pag. 8
Art. 13 – Cumulo delle cariche ed indennità Pag. 9
Art. 14 – Sanzioni Pag. 10
Art. 15 – Rendiconti Economici Pag. 10
Art. 16 – Privacy e trattamento di dati Pag. 11

Art. 1

Introduzione

Ai sensi dellart. 12 dello Statuto, la CNA Pensionati Nazionale si dota di un proprio Regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

Art. 2

Approvazione del Regolamento.

Il Regolamento, così come ogni eventuale variazione ad esso, è approvato dalla Direzione Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale e con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Art. 3

Integrazione del Regolamento

Principi, norme e procedure del Codice Etico della CNA Nazionale costituiscono parte integrante di questo Regolamento.

TITOLO II

Gli Organi della CNA Pensionati

Art. 4

LAssemblea ordinaria

LAssemblea è convocata almeno una volta lanno dal Presidente su decisione della Presidenza Nazionale. Essa è convocata in prima e, eventualmente, seconda convocazione con preavviso da inviare almeno 15 giorni prima della data stabilita. La convocazione deve contenere lindicazione del luogo, della data, dellora dinizio e dellordine del giorno.

Essa, altresì, deve essere convocata qualora lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti.

LAssemblea delibera, di norma, sui temi posti allo ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza Nazionale, può discutere e deliberare su argomenti non previsti allordine del giorno.

LAssemblea è presieduta dal Presidente coadiuvato dalla Presidenza Nazionale. Il Presidente, per motivi di impedimento o di opportunità, può delegare a presiedere altri componenti la Presidenza e, in seduta pubblica, anche il Segretario.

Il Presidente propone le norme di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente lAssemblea. Propone le norme di votazione delle delibere e dei relativi eventuali emendamenti. Pone in votazione eventuali mozioni circa lordine dei lavori e, in accordo con la Presidenza, può sospendere la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori dellAssemblea.

Art. 5

LAssemblea elettiva

LAssemblea quadriennale elettiva degli Organi (Statuto Nazionale art.11, comma 4), è convocata dal Presidente su decisione della Presidenza nei modi e termini di cui al precedente art.4, almeno 45 giorni prima della data prevista nel quarto anno dopo lultima assemblea elettiva, in una data compatibile con i termini indicati dalla delibera della Direzione Nazionale CNA relativa alla convocazione dellAssemblea nazionale elettiva della Confederazione.

Le eventuali successive convocazioni avverranno con almeno 7 giorni di preavviso, in sequenza automatica ogni 15 giorni dopo la prima convocazione della Assemblea elettiva.

Con la convocazione dellAssemblea Elettiva Nazionale, i Presidenti territoriali convocano le Assemblee per il rinnovo degli Organi territoriali e per la elezione dei delegati che andranno a comporre le corrispondenti Assemblee Regionali.

Le Assemblee Regionali, costituite dai delegati eletti nelle Assemblee territoriali con modalità definite regionalmente, verranno convocate per eleggere i pensionati che andranno a comporre lAssemblea Nazionale, come previsto alla lettera c) del 2° comma dellart. 10 dello Statuto Nazionale, nonché per il rinnovo degli Organi di direzione regionale.

Al momento dellinvio del preavviso di convocazione, la Presidenza Nazionale individuerà le Regioni che, non avendo strutture della CNA Pensionati funzionanti, non sono in grado di eleggere delegati allAssemblea Nazionale ed indicherà alle CNA Pensionati territoriali eventualmente strutturate in quelle aree territoriali le procedure alternative da seguire.

Le Associazioni Regionali segnaleranno i nominativi eletti su appositi moduli prestampati predisposti dalla Presidenza Nazionale, li faranno pervenire alla stessa con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della Assemblea, consentendo così un lasso di tempo idoneo ad una corretta organizzazione dei lavori Assembleari.

In caso di superamento di tale data, i componenti espressione dellAssociazione ritardataria non potranno partecipare ai lavori dellAssemblea elettiva, pur facendo parte della Assemblea Nazionale.

La Presidenza Nazionale, nel convocare lAssemblea elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività stabiliti dalla Direzione Nazionale, in coerenza e corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto Nazionale. La rappresentatività è calcolata sul numero degli iscritti paganti le quote sindacali a mezzo Convenzioni con lINPS risultanti tali al 31 dicembre dellanno precedente a quello di svolgimento della Assemblea.

La Presidenza Nazionale ha facoltà di richiedere alle rispettive strutture Regionali tutte le informazioni che riterrà opportune sui componenti della Assemblea Nazionale. I Presidenti Regionali – ed eventualmente territoriali – sono tenuti a fornire non solo le informazioni richieste, ma anche a comunicare le eventuali variazioni che dovessero essere intervenute successivamente alla nomina, e ciò al fine di acclarare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità allAssemblea, secondo lo Statuto ed il codice etico CNA.

I componenti dellAssemblea Nazionale decadono immediatamente qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, alla CNA Pensionati territoriale di competenza. Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi in caso di provvedimenti disciplinari adottati dalle strutture di cui sono soci.

Art. 6

Candidature negli Organi

LAssemblea elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, i Vice Presidenti, la Direzione Nazionale e lAssemblea.

a)        Requisiti

Ai massimi Organi rappresentativi possono accedere esclusivamente pensionati iscritti alla CNA Pensionati e di cui sia evidente, per storia ed esperienza, il legame con essa ed il sistema associativo CNA. In particolare il Presidente Nazionale dovrà essere scelto fra pensionati associati che, per almeno 4 anni, abbiano svolto funzione di direzione nei massimi organi rappresentativi della CNA Pensionati ai livelli regionali o nazionali e/o, siano personalità il cui prestigio e capacità di rappresentanza, allinterno ed allesterno, siano tali da produrre una evidente valorizzazione dellAssociazione. Se il candidato ha svolto il ruolo di Segretario CNA Pensionati può candidarsi negli organismi, ma non in qualità di Presidente Nazionale e di componente la Presidenza Nazionale, solo se sono trascorsi almeno 4 anni dal termine del precedente incarico. Sono esclusi dai vertici della Associazione quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico CNA o quanti, nellesercizio della propria attività, privata o associativa, siano incorsi in condanne o abbiano in corso procedimenti giudiziari.

b)        Candidature e criteri per la composizione degli Organi;

1)        La Direzione Nazionale, prendendo atto della Convocazione dellAssemblea in seduta congressuale, nomina un Collegio Elettorale con il compito di presentare le candidature per il Presidente, la Presidenza e la Direzione Nazionale;

2)        I componenti il Collegio dovranno essere scelti fra associati che abbiano operato in Organismi Nazionali (Presidenza e Direzione Nazionale) dimostrando un costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio;

3)        Essi, di norma, saranno in numero di cinque e comprenderanno leventuale Presidente uscente, in caso di impossibilità statutaria di riconferma, e il Presidente onorario ed eleggeranno al loro interno il Presidente del Collegio Elettorale;

4)        La carica di Presidente Onorario dura fino al rinnovo dellorgano che lo ha nominato, ogni 4 anni deve essere, se confermato, rinominato in Assemblea Elettiva;

5)        Nessun componente il Collegio può essere candidato alle cariche di Presidente o vice Presidente o membro di Direzione;

6)        Il Collegio opera sempre congiuntamente – con la presenza di almeno 3 dei suoi componenti consultando i Presidenti delle CNA Pensionati Regionali, nonché la Presidenza Nazionale uscente e quanti altri riterrà opportuno;

7)        Il Collegio, raccolte le candidature e dopo una accurata valutazione che tenga conto soprattutto della esigenza di unità dellAssociazione, predisporrà la sua proposta per il Presidente Nazionale, per la Presidenza e per la Direzione;

8)        Il Collegio deve accogliere candidature che siano ad esso inoltrate per iscritto almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della Assemblea e, su formale piano strategico di mandato, con una sottoscrizione di firme di almeno il 25% dei componenti lAssemblea medesima;

9)        La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato, il collegio controlla e verifica la scelta del delegato col delegato stesso;

10)         Il Collegio constatata la validità e legittimità della presenza di più di un candidato, convoca lAssemblea Nazionale in forma privata e da remoto almeno 7 giorni prima di quella elettiva, nella quale i candidati presentano il loro Piano Strategico di Mandato. Le candidature per la Presidenza Nazionale sono formulate dal Collegio di concerto con il Presidente neo eletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dellintero sistema CNA, una significativa presenza femminile pari almeno il 20% dei componenti la Presidenza ed almeno il 20% dei componenti la Direzione in tutti i livelli del sistema con esclusione nel caso di organi composti in modo automatico. Può essere nominato altresì dal Presidente un Presidente Vicario. Per la Direzione il Collegio può optare per la lista chiusa o altre modalità mentre per la Presidenza è indicata la lista chiusa;

11)         Nel caso di dimissioni o di necessità di sostituzione del Presidente, o comunque di decadenza della maggior parte dei membri di Presidenza lAssemblea deve essere convocata dal Presidente Vicario, o in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano entro 3 mesi e la Direzione Nazionale deve nominare il Collegio Elettorale entro 30 giorni.

Art. 7

Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta dalla Presidenza Nazionale CNA Pensionati e dai Presidenti in carica delle CNA Pensionati Regionali di diritto e, nel caso non sia costituito il livello regionale, un presidente territoriale indicato come portavoce da tutti i presidenti territoriali che compongono la regione e da un numero di pensionati associati non superiore al 40% dei componenti dellAssemblea Nazionale (art. 12 Statuto Nazionale).

Essa è convocata dal Presidente su decisione della Presidenza Nazionale che ne stabilisce anche lordine del giorno, almeno una volta ogni 3 mesi e con un preavviso di almeno 8 giorni dalla data della riunione.

La convocazione deve contenere, oltre a luogo, data ed orari, lordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione con un intervallo di almeno 24 ore rispetto alla prima. La Presidenza può inviare con la convocazione materiale preparatorio, qualora lo ritenga opportuno; essa è comunque tenuta, nelle forme idonee, a fornire il massimo di informazione preliminare per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale.

La Direzione è presieduta dal Presidente o da un vice Presidente da lui alluopo delegato.

Art. 8

Il Presidente e la Presidenza

Il Presidente nello svolgere la sua delicata e fondamentale funzione di rappresentare politicamente e legalmente la Associazione nonché di presiedere gli Organi, avrà sempre cura di garantire non solo la libertà di espressione dei singoli negli Organi e quindi degli stessi Organi, ma anche lunità dellAssociazione ad ogni livello, nel rispetto dei fondamentali principi statutari.

La Presidenza è un organo collegiale composto da un numero di componenti che, compreso il Presidente, non può superare le 9 unità.

Il Presidente informa la Presidenza delle eventuali deleghe che ritiene di conferire per il compimento di atti di sua competenza così come previsto dal punto c) dellart. 14 dello Statuto. Qualora le deleghe siano di lunga durata, e quindi non limitate ad un solo atto, egli dovrà darne informazione alla Direzione.

La Presidenza è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno 8 giorni e con la indicazione dellordine del giorno. In caso di motivata urgenza la convocazione può avvenire via e-mail e/o telefonicamente con un preavviso di 3 giorni.

TITOLO III

Disposizioni varie e finali

Art. 9

Il Segretario Nazionale, Commissioni e Gruppi di Lavoro

Al fine di concretizzare la previsione suggerita allarticolo 16 dello statuto CNA Pensionati, per lincarico di Segretario Nazionale, si indica una durata massima di anni 12, salvo espressa deroga approvata dalla Direzione Nazionale, con la maggioranza di 2/3.

La norma entra in vigore dal prossimo rinnovo dincarico al Segretario Nazionale.

Il Segretario Nazionale, per lo svolgimento delle funzioni e compiti a lui affidati dallart. 16 dello Statuto Nazionale, può avvalersi dellausilio di apposite Commissioni e/o Gruppi di Lavoro, costituiti da dirigenti, pensionati, Segretari Regionali e Territoriali e colleghi della CNA Pensionati che operano sul territorio e che hanno sviluppato buone prassi territoriali. Eccezionalmente per alcuni particolari casi, e verificate le compatibilità finanziarie, in accordo con la Presidenza si potrà avvalere anche di esperti esterni allAssociazione.

I Gruppi e/o le Commissioni di Lavoro saranno costituiti/e dal Segretario Nazionale sulla base delle indicazioni dei territori e dovranno avere compiti precisi, ben delimitati e definiti anche temporalmente: una volta che li avranno esauriti si intendono sciolti/e.

Il Segretario Nazionale è tenuto ad informare tempestivamente la Presidenza della costituzione, delle riunioni e del lavoro dei Gruppi e Commissioni.

Anche la Presidenza, per lesame di particolari problematiche e temi inerenti la sua funzione, può avvalersi di Gruppi di lavoro, in base anche alle deleghe, se previste, dei Vice Presidenti definendone il numero dei componenti ed i compiti. Anche questi gruppi, una volta che avranno esaurito il loro compito, si intendono sciolti.

Art. 10

Informazione e Comunicazione

VerdEtà è il tradizionale strumento di informazione e comunicazione della Associazione Nazionale.

La Presidenza della CNA Pensionati approva una redazione apposita cui è affidato il compito di seguire lattività della Rivista.

A questa Redazione è affidato il compito di seguire il lavoro di pubblicazioni informative periodiche rivolte ai soci e anche dirette ai gruppi dirigenti sul territorio. Questa Redazione, contrariamente a quelli previsti al precedente art. 9 ed in virtù della sua attività, non ha una delimitazione temporale: essa risponde alla Presidenza e viene da essa sciolta, rinnovata, integrata e/o confermata.

Allinterno di VerdEtà potranno essere predisposti degli inserti per la valorizzazione associativa ed inserti regionali/territoriali a carico delle strutture regionali/ territoriali stesse.

Art. 11

Decadenza dagli Organi

Gli associati che fanno parte degli Organi Statutari, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

a)        perdita dello status giuridico di pensionato o degli altri requisiti necessari per conseguire la carica;

b)        perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA Pensionati;

c)        quando incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio Nazionale dei Garanti con la applicazione automatica della sanzione prevista;

d)        mancata partecipazione ingiustificata alle riunioni degli Organi per tre volte consecutive.

Per i componenti di Presidenza, di Direzione e Assemblea si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione di Assemblea successiva alla constatazione della decadenza.

Si potrà procedere alla sostituzione anche nel caso in cui si constati limpossibilità di partecipazione permanente del/i componente/i di Organi.

Art. 12

Riunione degli Organi

Gli Organi si riuniscono per discutere e deliberare su di un ordine del giorno predeterminato e comunicato tempestivamente a tutti i suoi componenti.

Il Presidente Nazionale, o chi da lui delegato, dichiara la apertura e la chiusura dei lavori e propone le modalità di conduzione del dibattito, regolandolo. Egli da la parola al/ai collega/ghi che illustra/no nellordine previsto i vari punti allordine del giorno e, in accordo con la Presidenza, può sospendere temporaneamente la seduta.

Ciascun punto è discusso separatamente dagli altri, a meno che lOrgano non decida diversamente su proposta del Presidente. Al termine della discussione su ciascun punto allo.d.g. il Presidente, qualora risulti necessaria lespressione di un voto, sintetizza il contenuto della deliberazione che sottopone allOrgano.

Gli Organi deliberano di norma con voto palese per alzata di mano, salvo che non sia richiesto il voto segreto da almeno il 20% dei presenti. La votazione, inoltre, su richiesta del Presidente, può essere effettuata a scrutinio segreto quando lo richiede la delicatezza dellargomento, ovvero quando la deliberazione riguarda questioni riferite a singole persone.

Nelle riunioni possono essere presentate dai componenti, singolarmente o collettivamente, mozioni relative allo svolgimento dei lavori. Il Presidente, verificata la coerenza della mozione con lo stato della discussione, la sottopone al voto dellOrgano.

La Presidenza dovrà disporre per la redazione di un verbale sintetico delle riunioni di ciascun Organo. Al verbale dovranno essere allegati in forma integrale delibere specifiche e/o ordini del giorno impegnativi che eventualmente siano adottati dallOrgano.

I verbali sintetici verranno sottoposti alla approvazione dellOrgano nella seduta immediatamente successiva.

I resoconti di Direzione e di Assemblea sono conservati presso gli Uffici Nazionale della CNA Pensionati e, una volta regolarmente approvati, possono essere visionati e consultati dai componenti dei rispettivi Organi.

Art. 13

Cumulo delle cariche ed indennità

In relazione al disposto dellart. 20 dello Statuto, i casi di cumulo di cariche nel sistema CNA o nella stessa CNA Pensionati che si dovessero determinare per i componenti della Presidenza, compreso il Segretario Nazionale, dovranno essere da questa immediatamente sottoposti alla valutazione della Direzione Nazionale che assumerà le decisioni di merito: ad essa spetta decidere se dichiarare leventuale incompatibilità dello incarico svolto nella CNA Pensionati con quello/i sopraggiunto/i e valutare tutte le situazioni di cumulo delle cariche, come per altro previsto anche dal Codice Etico CNA.

Il collega interessato, entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione di incompatibilità, deve dimettersi dagli incarichi ricoperti nelle strutture esterne o interne al sistema CNA e/o alla CNA Pensionati. Nel caso contrario decadrà automaticamente.

Eventuali indennità relative a cariche ed incarichi devono essere sempre stabilite dalla Presidenza Nazionale nella quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l’ammontare complessivo delle indennità percepite.

La Direzione Nazionale, nel designare i rappresentanti della Associazione in Enti ed Organismi, terrà conto delle incompatibilità previste.

Art. 14

Sanzioni

Per quanto attiene alle sanzioni, si fa integrale riferimento a quanto previsto dal Regolamento Nazionale della CNA nonché al Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti CNA.

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Art. 15

Rendiconti Economici

_Hlk65833947I Rendiconti Economici CNA Pensionati Nazionale consuntivo e preventivo sono approvati con modalità previste dallo Statuto allart. 24 con relativa, obbligatoria relazione dei revisori dei conti confederali, iscritti al registro legale dei revisori.

Ciascuna CNA Pensionati Regionale e Territoriale è tenuta a redigere i Rendiconti Economici secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al nazionale ed a terzi informazioni veritiere e corrette sui rispettivi Bilanci o Rendiconti Economici.

I Rendiconti Economici Consuntivi delle CNA Pensionati Regionali e Territoriali o altre unità di primo livello, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità previste nello Statuto allarticolo 24.

La struttura di sistema istituita da CNA Nazionale, su richiesta della Presidenza CNA Pensionati Nazionale, potrà essere incaricata dalla Presidenza di CNA Nazionale a svolgere ispezione ordinaria e ispezione straordinaria anche dei Rendiconti Economici delle CNA Pensionati Regionali e Territoriali.

Lomissione della presentazione, la mancata predisposizione ed invio del Rendiconto Economico Consuntivo a CNA Pensionati Nazionale e alla struttura di sistema nazionale CNA entro novembre, possono implicare:

–        lispezione della “struttura di sistema”,

–        limpossibilità di partecipare alla assemblea annuale

–        lapplicazione di sanzione pecuniaria prevista dalla società di sistema CNA, anche per CNA Pensionati, trattenuta dalle quote di adesione.

_Hlk65833993La Direzione Nazionale può _Hlk65833993approvare nel corso dellanno, con le procedure statutarie e per motivate ragioni, una o più variazioni del Rendiconto Economico preventivo Nazionale.

Art. 16

Privacy e trattamento di dati

Conformemente agli scopi dellassociazione ed alle funzioni svolte in diretta attuazione dei medesimi, la promozione dellattività associativa ed il trattamento di dati si rifanno e sono disciplinati dalle norme previste nellarticolo 3 commi 9 e 10 dello statuto di CNA Nazionale e negli articoli 10 bis e 10 ter del regolamento attuativo dello statuto di CNA Nazionale.